Regolamento didattico di Facoltà

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Articolo 1

Corsi di Studio della Facoltà

 

1. I Corsi di Laurea (CdL) istituiti nella Facoltà di Scienze Politiche sono:

  • CdL in Servizi Giuridici (classe 2);

  • CdL in Servizio Sociale (classe 6);

  • CdL in Comunicazione e Relazioni Pubbliche curriculum in  Relazioni Pubbliche (classe 14);

  • CdL in Comunicazione e Relazioni Pubbliche, curriculum in Giornalismo (classe 14);

  • CdL in Politica e Relazioni Internazionali, (classe 15);

  • Cdl in Scienze dell’amministrazione (classe 19); Cdl in Scienze dell’amministrazione,
    curriculum in Discipline della pubblica sicurezza (classe 19);

  • Cdl in Scienze del Governo e dell’amministrazione (classe 19);

  • Cdl in Economia, Istituzioni e Sviluppo (classe 35);

  • CdL in Scienze Sociologiche (classe 36);

  • CdL in Scienze Storiche e Politiche, curriculum Contemporaneistico (classe 38).

 

2. I Corsi di Laurea Specialistica (CdLS) istituiti nella Facoltà di Scienze

Politiche sono:

  • CdLS in Giornalismo (classe 13/S);

  • CdLS in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (classe 57/S);

  • CdLS in Corso di Laurea specialistica in Politica internazionale e dell’Unione Europea (99/S)

  • CdLS in Comunicazione Sociale e Istituzionale (classe 67/S);

  • CdLS in Scienze della Politica (classe 70/S);

  • CdLS in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (classe 71/S);

  • CdLS in Economia, Istituzioni e Sviluppo (classe 88/S);

  • CdLS in Sociologia (classe 89/S);

  • CdLS in Storia contemporanea (classe 94/S);

 

 

Articolo 2

Organi della Facoltà

 

1. Sono organi della Facoltà:

- il Preside

- il Consiglio di Presidenza

- il Consiglio di Facoltà

- la Commissione didattica di Facoltà

 

 

Articolo 3

Organi dei Corsi di Studio

 

1. Sono organi dei Corsi di Studio:

- il Presidente del Corso di Studio

- il Consiglio del Corso di Studio

- la Commissione didattica del Corso di Studio

 

 

Articolo 4

Preside e Ufficio di Presidenza

 

1. Il Preside esercita le funzioni di cui all'art. 21.1 dello Statuto e designa fra i professori di ruolo un vice preside che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. La carica di vice preside è incompatibile con quella di Presidente di CdL o CdLS, presidente del Centro Servizi, di Direttore di Dipartimento e di Presidente del CGA.

3. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal personale tecnico-amministrativo addetto a mansioni amministrative e/o contabili e di supporto ed assistenza all'attività didattica, assegnato alla Presidenza della Facoltà e coordinato da un responsabile.

 

Articolo 5

Consiglio di Presidenza

 

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Preside che lo presiede, dal vice preside, dai Presidenti dei Consigli di corso di studio, dal Presidente del Centro interdipartimentale di servizi biblioteca, dai Direttori dei Dipartimenti che costituiscono il Centro Servizi, da tre docenti (rispettivamente di 1^, 2^ e 3^ fascia) eletti dal Consiglio di Facoltà con voto limitato, da due rappresentanti degli studenti designati dalla componente studentesca, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto tra i rappresentanti e dal responsabile dell'Ufficio di Presidenza con funzioni di segretario verbalizzante. Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni.

2. Il Consiglio di Presidenza svolge funzioni di proposta e nei confronti del CdF. In accertate situazioni di urgenza, può deliberare, in materie che non riguardino gli organici della Facoltà, le vacanze di cattedra, le chiamate di docenti e l'attribuzione di compiti didattici a singoli docenti. In ogni caso, le deliberazioni del Consiglio di Presidenza dovranno essere sottoposte a ratifica nell'adunanza successiva del CdF, che dovrà avere luogo entro 15 giorni. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Preside lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

 

Articolo 6

Consiglio di Facoltà

 

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i docenti della Facoltà, da cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti stabilita nella misura prevista dall'art. 52.3 del RGA. Partecipano al CdF con voto consultivo i professori a contratto, i docenti supplenti e il titolare della segreteria studenti.

2. Per le delibere cui all'art. 22.5 dello Statuto, i ricercatori eleggono un numero di rappresentanti pari a 1/3 dei professori di ruolo. L'elezione è disciplinata dal Regolamento per la designazione delle rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà dell'Università di Catania. L'elettorato attivo è esteso anche ai ricercatori non confermati.

3. Il corpo elettorale per eleggere la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è costituito da tutto il personale tecnico-amministrativo  destinato alle strutture didattiche e ai centri di servizio. Ricorrendo le condizioni dell'art. 22.2. dello Statuto, i dipartimenti afferenti all'area scientifica e disciplinare della Facoltà stabiliranno la misura e le modalità della partecipazione del rispettivo personale tecnico-amministrativo all'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza in CdF.

4. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio afferenti alla Facoltà.

5. L'elezione della rappresentanza studentesca è disciplinata dal Regolamento per la designazione delle rappresentanze in seno ai CdF.

6. Con le modalità previste dall'art. 62.4 del RGA, la richiesta di convocazione del CdF, o di inserimento di punti all'ordine del giorno, deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei componenti del Consiglio o da 1/10 dei componenti le categorie rappresentate. Tale richiesta motivata deve essere presentata per iscritto almeno quindici giorni prima della data prevista per la seduta, nel caso di richiesta di convocazione o cinque giorni nel caso di richiesta di inserimento di argomenti all'O.d.G. In tali casi, la convocazione o l'inserimento all'ordine del giorno, da parte del Presidente è obbligatorio.

7. La validità dei motivi che giustificano l'assenza dalle adunanze del CdF, secondo quanto previsto dall'art. 63.3 del RGA, è accertata dal Presidente dell'assemblea.

8. La verbalizzazione delle sedute del CdF è curata dal Segretario del Consiglio, secondo le modalità previste dall'art. 67 del RGA. Il segretario è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo ed esercita le sue funzioni per almeno un anno. Nelle sedute in cui il CdF assume una composizione diversa, o in caso di assenza o impedimento del segretario eletto, il Presidente designerà di volta in volta il segretario.

9. Le funzioni del CdF sono definite, oltre che dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In particolare spetta al CdF curare la razionalizzazione dell'offerta didattica attraverso il coordinamento dei Corsi di Studio; provvedere alla destinazione delle risorse in vista del buon andamento delle attività didattiche; formulare la programmazione pluriennale di sviluppo sentiti i Consigli di Corso e avanzare le richieste relative ai competenti organi di governo dell'Ateneo; provvedere alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore; provvedere alla copertura di tutti gli insegnamenti attivati in seno alla Facoltà e determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori tenendo conto delle esigenze didattiche espresse da ciascun Consiglio di corso di studio; proporre al Senato Accademico il numero degli studenti da ammettere al primo anno dei corsi di studio nei quali è previsto il numero chiuso o programmato e su proposta del CCS determinare le modalità delle prove d'ammissione agli stessi.

 

Articolo 7

Commissione didattica di Facoltà

 

1. La Commissione didattica di Facoltà è composta dal Preside o da un suo delegato che la presiede, dai presidenti dei Corsi di Studi afferenti, da uno studente scelto nell’ambito della rappresentanza studentesca in seno al CdF con voto limitato ad una preferenza e da uno studente per ciascuno dei Corsi di studi scelto nell’ambito della rappresentanza studentesca in seno ai Consigli di Corso di studio. Partecipano con voto consultivo, il responsabile della segreteria studenti, il responsabile dell'Ufficio di Presidenza e un rappresentante del laboratorio linguistico. La Commissione dura in carica tre anni.

2. La Commissione didattica di Facoltà esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, esercita altresì nei confronti dei corsi di studio funzioni di coordinamento e di studio e rispetto agli organi funzioni di impulso e di proposta.

 

Articolo 8

Presidente di Corso di studio

 

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Corso tra i professori di ruolo afferenti al Corso e dura in carica tre anni. L’elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.

2. Il Presidente presiede il Consiglio di Corso, lo convoca e sovrintende alle attività del Corso.

3. Il Presidente designa fra i professori di ruolo afferenti al Corso un vice presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

 

Articolo 9

Consiglio di Corso di studio

 

1. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito da tutti i docenti afferenti al Corso, compresi quelli a contratto, da una rappresentanza di studenti iscritti al Corso secondo la consistenza prevista dall’art. 52, 3° comma del Regolamento Generale di Ateneo e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Fa parte di diritto con voto consultivo l’addetto della segreteria studenti del corso di studio.

2. Le modalità di elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti in seno ai corsi di studio sono quelle previste dal presente regolamento per il CdF.

3. I docenti titolari di insegnamenti in differenti corsi di studio partecipano a pieno titolo ai relativi consigli di afferenza.

4. Le funzioni del Consiglio di Corso di Studio sono definite, oltre che dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5.  I Consigli di Corso di Studio possono istituire organismi composti da rappresentati delle professioni e del mondo del lavoro con funzioni di consulenza e supporto alla definizione dei profili curriculari.

6. Il Consiglio di Corso di Studio può comunque assumere qualsiasi decisione nell’interesse del Corso, salvo quelle attribuite alla Facoltà. In quest’ultimo caso la delibera del Corso di Studio costituisce una proposta per la Facoltà.

 

Art. 10

Commissione didattica del Corso di Studio

 

1. Il Consiglio di Facoltà per ciascun Corso di studio attivato istituisce una Commissione didattica con le competenze previste dall’art. 3 del RDA.

2. La Commissione è composta dal Presidente del Corso di studio che la presiede, da almeno due docenti e 3 studenti. I docenti e gli studenti sono eletti dalle rispettive componenti in seno al Consiglio di Corso di Studio con voto limitato ad uno. Alla Commissione partecipa con voto consultivo il Responsabile della Segreteria di Facoltà o un suo delegato. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può invitare il Responsabile dell’Ufficio di presidenza ed il Responsabile del Laboratorio linguistico, che parteciperanno alla seduta con voto consultivo.

3. La commissione dura in carica 3 anni.

 

Articolo 11

Regolamenti dei Corsi di studi

 

1. Il CdF, su proposta del Consiglio di corso di studio approva il regolamento del Corso, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, dallo Statuto e dal RDA.

2. Il Regolamento di ciascuno Corso di studi, oltre a definire la denominazione del Corso, definisce obiettivi formativi, classe di appartenenza, durata e quant’altro previsto nell’art.11 del Regolamento didattico di Ateneo e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

 

 

Articolo 12

Insegnamenti

 

1. Gli insegnamenti o corsi di insegnamento consistono in più moduli di attività didattica, ciascuno dei quali è creditato per un ammontare di lavoro del singolo studente pari ad un credito corrispondente a 25 ore di cui 10 ore di lezioni frontali comprensive di “verifica, esercitazioni e seminari”, coordinati rispetto a finalità formative omogenee, secondo criteri di coerenza.

2. Gli insegnamenti sono denominati in base al settore scientifico disciplinare di riferimento ed al contenuto dei moduli. Al medesimo settore disciplinare possono corrispondere più insegnamenti. Possono prevedersi insegnamenti costituiti da moduli che si riferiscono a settori scientifico disciplinari diversi.

3. Al fine della stesura del Diploma Supplement occorre specificare ciascun insegnamento in moduli, indicando i crediti a ciascuno di essi attribuito.

4. Gli insegnamenti sono di regola articolati su base semestrale. Per singoli insegnamenti il Consiglio di Corso, su proposta del titolare, può autorizzare l’articolazione annuale. In tali casi il corso deve essere comunque strutturato in due segmenti semestrali intervallati dal periodo riservato agli esami ed alla loro preparazione.

 

 

Articolo 13

Propedeuticità

 

1. Le regole della propedeuticità allorché non sono fissate nel regolamento del Corso di Studio, possono essere definite in sede di programmazione didattica annuale

 

Articolo 14

Obblighi di frequenza

 

1. I regolamenti dei Corsi di Studio disciplineranno eventuali obblighi di frequenza, nel rispetto del principio di flessibilità per gli studenti disabili, gli studenti lavoratori e sottoposti ad obblighi di leva e per quelli impegnati negli organi collegiali dell’Ateneo.

2. I regolamenti dei Corsi di studi con obblighi di frequenza prevedono le modalità di rilevazione e definiscono la percentuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbligo che comunque non potrà essere inferiore al 70%.

3. I Regolamenti dei Corsi di studi possono prevedere forme di attribuzione dei crediti formativi universitari e supporti formativi alternativi alla frequenza, ove obbligatoria, compresi quelli a distanza per gli studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.

4. Il Consiglio di Facoltà attribuisce ad una commissione paritetica di studenti e docenti il compito di verificare la fondatezza delle richieste da parte degli studenti di essere iscritti come non frequentanti in quei casi in cui la frequenza è obbligatoria.

5. I Corsi di studio disciplinano lo stato di frequentante e non frequentante, promuovendo comunque per i non frequentanti supporti didattici integrativi (come seminari di orientamento e tematici, colloqui individuali e collettivi, letture integrative, esercitazioni,  didattica a distanza, ecc.) tendenti a consentire l’assolvimento del debito formativo, anche avvalendosi di dottorandi di ricerca e assegnisti di ricerca.

 

 

Articolo 15

Accesso ai Corsi

 

1. I regolamenti dei corsi di studi individuano le conoscenze richieste per l’accesso, le modalità di verifica e le modalità di recupero degli eventuali debiti formativi evidenziati dalla verifica e quantificati in crediti aggiuntivi.

2. L’accesso ai corsi di Laurea specialistica è disciplinato dai regolamenti dei corsi nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento didattico di Ateneo.

 

 

Art. 16

Cultori e Commissioni

 

1. I Cultori della materia sono nominati dal Consiglio di Corso di studio su proposta motivata di un professore di ruolo del relativo settore scientifico-disciplinare. Possono essere nominati Cultori della materia i dottori di ricerca nella disciplina o in disciplina affine, nonché i laureati in possesso da almeno due anni di laurea specialistica o di laurea conseguita in base alla normativa previgente ed in possesso di esperienza di ricerca comprovata da pubblicazioni a stampa o da un saggio in corso di stampa, nel settore scientifico disciplinare per il quale si chiede la qualifica.

2. Le commissioni per gli esami di profitto e la prova finale sono nominate dal Preside o, su sua delega, dal Presidente del consiglio di corso di studio.

3. Le commissioni per l'esame di laurea e laurea specialistica sono presiedute dal Preside o da un suo delegato e composte da sette a undici docenti. In seno alle commissioni, i professori di ruolo non possono comunque essere di numero inferiore a un terzo.

4. La commissione per gli esami di profitto è formata dal professore ufficiale del corso che la presiede e da almeno un altro docente di materia affine o cultore della materia.

5.   Nel caso di corsi integrati, la Commissione è composta da tutti i docenti dei vari moduli.

6. Nella composizione delle commissioni possono prevedersi membri supplenti.

7. Per suddividersi in più sottocommissioni la commissione deve essere tuttavia composta da almeno quattro membri. Ogni sottocommissione dovrà comprendere almeno un docente.

 
Articolo 17

Riconoscimenti di crediti

 

1. I Consigli di Corso di studio riconosceranno agli studenti del Corso crediti a fronte di documentata certificazione dell’acquisizione di competenze e abilità professionali nonché di altre competenze e abilità, maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, nel numero previsto dal regolamento del corso e purché inerenti al percorso formativo ed agli obiettivi generali del corso stesso.

 


Articolo 18

Calendario didattico

 

1. Le attività didattiche della Facoltà iniziano il 15 settembre e terminano il 15 ottobre dell’anno solare successivo.

2. Sulla base delle indicazioni dei consigli di corso di studio, il Consiglio di Presidenza, d'intesa con la Commissione didattica di Facoltà, entro il 15 marzo, stabilirà il calendario didattico dei corsi di studio con le indicazioni delle date iniziali e finali dei diversi periodi di svolgimento delle attività didattiche, conformemente ai criteri di massima stabiliti dal Senato Accademico.

3. I corsi dovranno svolgersi nei periodi compresi tra il 1 ottobre e il 31 gennaio e tra il 1 marzo e il 15 giugno, salvo deroghe deliberate dai corsi di studio con obblighi di frequenza.

 4. Le sessioni d'esame sono tre: rispettivamente, febbraio, giugno e settembre, per i corsi che si concludono entro il 31 gennaio; giugno, settembre e febbraio per quelli che si concludono entro il 15 giugno. Gli appelli sono: due a febbraio, tre fra il 15 giugno e il 30 luglio, due a settembre. Nei mesi in cui si svolge l'attività didattica possono essere consentiti appelli riservati agli studenti fuori corso, compresi i fuori corso intermedi ovvero agli studenti disabili, agli studenti lavoratori e sottoposti ad obblighi di leva ed a quelli impegnati negli organi collegiali dell’Ateneo.

5. L'ufficio di Presidenza compilerà un calendario dello svolgimento dell'attività didattica di ciascun docente, che sarà reso pubblico mediante affissione all'albo. In tale calendario sarà garantito un congruo numero di ore dedicate al ricevimento degli studenti, distribuite in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico.

6. Il calendario dello svolgimento dell'attività didattica di ciascun docente, nella parte relativa all'orario del ricevimento degli studenti sarà stabilito d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti in cui operano i singoli docenti.

 

 Articolo 19

Attività didattiche integrative

 

1. Il CdF, anche su proposta dei consigli di corso, delibera annualmente l'attivazione dei corsi intensivi di cui all'art. 14 della L.390/91, i corsi livello zero, i corsi di supporto e altre attività didattiche rivolte a potenziare l'offerta formativa della Facoltà.

2. La Facoltà promuove inoltre, anche tramite il Centro Orientamento e Formazione, l'organizzazione di corsi di orientamento alla scelta del corso di studio e di orientamento alla scelta della professione, nonché corsi di preparazione all'abilitazione all'esercizio della professione e ai concorsi pubblici, corsi di formazione professionale e di perfezionamento, di formazione permanente e di aggiornamento professionale e di master secondo quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto e dall'art. 23 del RDA.

3. Per queste attività, la Facoltà può proporre la stipula di convenzioni con soggetti esterni.

 

Articolo 20

Esami di profitto

 

1. I Consigli di corso di studio, su proposta motivata dei docenti titolari degli insegnamenti, regolano le modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto. Nel caso di prova scritta, lo studente ha il diritto di prendere visione del suo elaborato e di ricevere gli opportuni chiarimenti.

2. La valutazione finale tiene conto delle verifiche intermedie sul contenuto dei singoli moduli. Le modalità ed i contenuti delle verifiche intermedie devono essere definite e rese note in sede di programmazione annuale.

3.  La verifica finale dovrà certificare l’avvenuto superamento dei singoli moduli. Singoli moduli possono essere certificati autonomamente.

4. I consigli di corso di studio stabiliranno i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione, delle verifiche intermedie e degli stages e dei tirocini, eventualmente previsti.

  

Articolo 21

Prova finale

 

1. La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione di un elaborato secondo le finalità formative e le modalità definite dal Consiglio di Corso di studi e per il conseguimento della laurea specialistica nella discussione di una tesi scritta sotto la guida di un relatore.

2. Nell'attribuzione del voto finale dell'esame di laurea o di laurea specialistica si tiene conto della carriera dello studente e del valore dell’elaborato o della tesi, secondo criteri stabiliti dal CdF.

 

 Articolo 22

Tutorato

 

1. Le forme di tutorato previste dall'art. 25 del RDA sono coordinate dalla  commissione didattica di Corso di studio.

  

Art. 23

Manifesto degli studi

 

1. Il Consiglio di Facoltà programma e coordina le attività didattiche approvando annualmente entro il 31 marzo, su proposta dei Consigli di Corso di Studio pervenuta alla Segreteria di Presidenza almeno 20 giorni prima del CdF, un manifesto degli Studi che definisce l’offerta didattica della Facoltà in termini di Corsi di Studio attivati; le modalità di iscrizione e di frequenza; i periodi di lezione e di esame e il numero di appelli di esame di ciascun Corso di Studio; gli eventuali servizi offerti dalla Facoltà, sia in termini di orientamento che di supporto all’attività didattica. Per ogni Corso di Studio, il manifesto conterrà inoltre la descrizione degli obiettivi formativi generali del corso e dei principali sbocchi professionali; l’architettura dei percorsi formativi offerti agli studenti; l’elenco degli insegnamenti attivati e la loro collocazione negli anni di corso.

  

Articolo 24

Impegno didattico

 

1. La Facoltà provvede alla definizione dei compiti didattici dei docenti, tenuto conto delle esigenze didattiche individuate dai Consigli di Corso di studio e del profilo scientifico dei docenti entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il carico annuale di ore di attività didattica dei docenti è deliberato dal Consiglio di Facoltà sulla base del principio del pieno impiego del personale docente e del principio della massimizzazione dell'offerta didattica, tenendo conto del tipo di impegno (a tempo pieno o definito) e nei limiti individuati dalla legge e dalle norme di Ateneo.

2. Il Consiglio di Facoltà definisce il tetto massimo di impegno didattico dei docenti.

3. Assolti i compiti didattici di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 2 i docenti possono impegnarsi in Corsi della Facoltà ovvero in corsi di altre Facoltà dell’Ateneo di Catania o di altri Atenei. Il CdF individuerà ai sensi del Regolamento per il rilascio di nulla osta al conferimento di supplenze fuori sede o affidamenti esterni all’Università i criteri di compatibilità delle supplenze fuori sede con le esigenze didattiche della Facoltà stessa. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica presso Corsi di studio di altre Facoltà dell’Ateneo va in ogni caso accolta qualora l’impegno didattico aggiuntivo si mantenga nei limiti di cui al comma 2.

4. Per assicurare l'adeguatezza dell'offerta didattica, il CdF provvederà a indicare, sempre entro il 31 gennaio, gli insegnamenti da attivare mediante supplenza retribuita e procederà ai relativi adempimenti.

5. Ove non risultasse possibile l'attivazione di insegnamenti fondamentali o di altri insegnamenti previsti dalla programmazione e ritenuti indispensabili dal CdF, attraverso il conferimento di affidamenti e supplenze, il CdF, d'intesa con i consigli di corso interessati, provvederà mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, stabilendo l'entità dell'impegno didattico richiesto e del compenso. Le proposte di contratto stipulate ai sensi del Regolamento per la disciplina dei professori a contratto dell’Ateneo di Catania, devono essere deliberate di regola entro il 31 marzo..

6. I regolamenti dei corsi di studi definiranno l’impegno didattico sussidiario o integrativo di dottorandi e assegnisti di ricerca, secondo quanto stabilito dall’art.26 comma11, R.D.A.

  

Articolo 25

Studenti

 

1. Gli studenti partecipano alla vita della Facoltà, con le modalità previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il CdF potrà riconoscere le associazioni costituite tra gli studenti della Facoltà che, senza fini di lucro, garantiscano nei rispettivi statuti: l'estraneità dell'associazione rispetto a partiti o movimenti politici; le finalità di assistenza e informazione agli studenti (che potrà essere svolta in collaborazione con gli uffici della Facoltà), e di divulgazione culturale; la democraticità dell'organizzazione e criteri non selettivi di adesione. L’elenco delle associazioni viene aggiornato annualmente e tenuto presso la segreteria di Presidenza.

2. La Facoltà garantisce alle rappresentanze studentesche negli organi collegiali e alle associazioni di studenti di cui al paragrafo precedente, nei limiti delle proprie disponibilità e delle priorità stabilite dalla legge, spazi, risorse e assistenza per svolgere le loro attività secondo un regolamento che sarà approvato dal CdF sentite le rappresentanze studentesche e le associazioni.

3. Venendo a mancare i requisiti cui al comma 1 di questo stesso articolo, nel caso che la presenza dell'associazione possa risultare di grave disturbo alla vita della Facoltà, sentita la componente studentesca, tale riconoscimento può essere in ogni momento revocato.

4. L'ufficio di Presidenza darà tempestiva pubblicizzazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento delle attività didattiche, dandone anche comunicazione alle associazioni studentesche operanti nella Facoltà.

5. Per la tutela dei diritti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi, gli studenti potranno presentare un esposto sottoscritto al Preside che assumerà gli opportuni provvedimenti.

 

Art. 26

Disposizioni finali e transitorie

 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dall’a.a. 2001/02.

2. I termini di cui agli art. 18, 23 e 24 troveranno applicazione a partire dall’anno accademico 2002/03.

3. Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica a un anno dalla sua entrata in vigore.