Articolo 1
Corsi di Studio della Facoltà
1. I Corsi di Laurea (CdL)
istituiti nella Facoltà di Scienze Politiche sono:
-
CdL in Servizi Giuridici (classe 2);
-
CdL in Servizio Sociale (classe 6);
-
CdL in Comunicazione e Relazioni
Pubbliche curriculum in Relazioni
Pubbliche (classe 14);
-
CdL in Comunicazione e Relazioni Pubbliche, curriculum in Giornalismo (classe 14);
-
CdL
in Politica e Relazioni Internazionali, (classe 15);
-
Cdl in Scienze dell’amministrazione
(classe 19); Cdl in Scienze dell’amministrazione,
curriculum in
Discipline della pubblica sicurezza (classe 19);
-
Cdl in Scienze del Governo e dell’amministrazione (classe
19);
-
Cdl in Economia, Istituzioni e Sviluppo (classe 35);
-
CdL in Scienze Sociologiche (classe 36);
-
CdL in Scienze Storiche e Politiche, curriculum
Contemporaneistico (classe 38).
2. I Corsi di Laurea
Specialistica (CdLS) istituiti nella Facoltà di Scienze
Politiche sono:
-
CdLS in Giornalismo (classe 13/S);
-
CdLS in Programmazione e Gestione
delle Politiche e dei Servizi Sociali (classe 57/S);
-
CdLS in Corso di Laurea specialistica
in Politica internazionale e dell’Unione Europea (99/S)
-
CdLS in Comunicazione Sociale e Istituzionale (classe
67/S);
-
CdLS in Scienze della Politica (classe 70/S);
-
CdLS in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (classe
71/S);
-
CdLS in Economia, Istituzioni e Sviluppo (classe 88/S);
-
CdLS in Sociologia (classe 89/S);
-
CdLS
in Storia contemporanea (classe 94/S);
Articolo 2
Organi della Facoltà
1. Sono organi della Facoltà:
- il Preside
- il Consiglio di Presidenza
- il Consiglio di Facoltà
- la Commissione didattica di Facoltà
Articolo 3
Organi dei Corsi di Studio
1. Sono organi dei Corsi di Studio:
- il Presidente del Corso di Studio
- il Consiglio del Corso di Studio
- la Commissione didattica del
Corso di Studio
Articolo 4
Preside e Ufficio di
Presidenza
1. Il Preside esercita le
funzioni di cui all'art. 21.1 dello Statuto e designa fra i professori di ruolo
un vice preside che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in
caso di assenza o impedimento.
2. La carica di vice preside è
incompatibile con quella di Presidente di CdL o CdLS, presidente del Centro
Servizi, di Direttore di Dipartimento e di Presidente del CGA.
3. L'Ufficio di Presidenza è
costituito dal personale tecnico-amministrativo addetto a mansioni
amministrative e/o contabili e di supporto ed assistenza all'attività
didattica, assegnato alla Presidenza della Facoltà e coordinato da un
responsabile.
Articolo 5
Consiglio di Presidenza
1. Il Consiglio di Presidenza è
composto dal Preside che lo presiede, dal vice preside, dai Presidenti dei
Consigli di corso di studio, dal Presidente del Centro interdipartimentale di
servizi biblioteca, dai Direttori dei Dipartimenti che costituiscono il Centro
Servizi, da tre docenti (rispettivamente di 1^, 2^ e 3^ fascia) eletti dal
Consiglio di Facoltà con voto limitato, da due rappresentanti degli studenti
designati dalla componente studentesca, da un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo eletto tra i rappresentanti e dal responsabile
dell'Ufficio di Presidenza con funzioni di segretario verbalizzante. Il
Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio di Presidenza
svolge funzioni di proposta e nei confronti del CdF. In accertate situazioni di
urgenza, può deliberare, in materie che non riguardino gli organici della
Facoltà, le vacanze di cattedra, le chiamate di docenti e l'attribuzione di
compiti didattici a singoli docenti. In ogni caso, le deliberazioni del
Consiglio di Presidenza dovranno essere sottoposte a ratifica nell'adunanza
successiva del CdF, che dovrà avere luogo entro 15 giorni. Il Consiglio di
Presidenza si riunisce tutte le volte che il Preside lo riterrà opportuno
ovvero quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
Articolo 6
Consiglio di Facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà è
composto da tutti i docenti della Facoltà, da cinque rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti stabilita
nella misura prevista dall'art. 52.3 del RGA. Partecipano al CdF con voto
consultivo i professori a contratto, i docenti supplenti e il titolare della
segreteria studenti.
2. Per le delibere cui all'art.
22.5 dello Statuto, i ricercatori eleggono un numero di rappresentanti pari a
1/3 dei professori di ruolo. L'elezione è disciplinata dal Regolamento per la
designazione delle rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà
dell'Università di Catania. L'elettorato attivo è esteso anche ai ricercatori non
confermati.
3. Il corpo elettorale per
eleggere la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è costituito da
tutto il personale tecnico-amministrativo
destinato alle strutture didattiche e ai centri di servizio. Ricorrendo
le condizioni dell'art. 22.2. dello Statuto, i dipartimenti afferenti all'area
scientifica e disciplinare della Facoltà stabiliranno la misura e le modalità
della partecipazione del rispettivo personale tecnico-amministrativo
all'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza in CdF.
4. L'elettorato attivo e passivo
per l'elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti
regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio afferenti
alla Facoltà.
5. L'elezione della rappresentanza
studentesca è disciplinata dal Regolamento per la designazione delle
rappresentanze in seno ai CdF.
6. Con le modalità previste
dall'art. 62.4 del RGA, la richiesta di convocazione del CdF, o di inserimento
di punti all'ordine del giorno, deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei
componenti del Consiglio o da 1/10 dei componenti le categorie rappresentate.
Tale richiesta motivata deve essere presentata per iscritto almeno quindici
giorni prima della data prevista per la seduta, nel caso di richiesta di
convocazione o cinque giorni nel caso di richiesta di inserimento di argomenti
all'O.d.G. In tali casi, la convocazione o l'inserimento all'ordine del giorno,
da parte del Presidente è obbligatorio.
7. La validità dei motivi che
giustificano l'assenza dalle adunanze del CdF, secondo quanto previsto
dall'art. 63.3 del RGA, è accertata dal Presidente dell'assemblea.
8. La verbalizzazione delle
sedute del CdF è curata dal Segretario del Consiglio, secondo le modalità
previste dall'art. 67 del RGA. Il segretario è eletto dal Consiglio tra i
professori di ruolo ed esercita le sue funzioni per almeno un anno. Nelle
sedute in cui il CdF assume una composizione diversa, o in caso di assenza o
impedimento del segretario eletto, il Presidente designerà di volta in volta il
segretario.
9. Le funzioni del CdF sono
definite, oltre che dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai regolamenti
di Ateneo. In particolare spetta al CdF curare la razionalizzazione
dell'offerta didattica attraverso il coordinamento dei Corsi di Studio;
provvedere alla destinazione delle risorse in vista del buon andamento delle
attività didattiche; formulare la programmazione pluriennale di sviluppo
sentiti i Consigli di Corso e avanzare le richieste relative ai competenti
organi di governo dell'Ateneo; provvedere alla destinazione dei posti di
professore e di ricercatore; provvedere alla copertura di tutti gli
insegnamenti attivati in seno alla Facoltà e determinare la distribuzione dei
compiti dei professori e dei ricercatori tenendo conto delle esigenze
didattiche espresse da ciascun Consiglio di corso di studio; proporre al Senato
Accademico il numero degli studenti da ammettere al primo anno dei corsi di
studio nei quali è previsto il numero chiuso o programmato e su proposta del
CCS determinare le modalità delle prove d'ammissione agli stessi.
Articolo 7
Commissione
didattica di Facoltà
1. La Commissione didattica di Facoltà è composta dal
Preside o da un suo delegato che la presiede, dai presidenti dei Corsi di Studi
afferenti, da uno studente scelto nell’ambito della rappresentanza studentesca
in seno al CdF con voto limitato ad una preferenza e da uno studente per
ciascuno dei Corsi di studi scelto nell’ambito della rappresentanza studentesca
in seno ai Consigli di Corso di studio. Partecipano con voto consultivo, il
responsabile della segreteria studenti, il responsabile dell'Ufficio di
Presidenza e un rappresentante del laboratorio linguistico. La Commissione dura
in carica tre anni.
2. La Commissione didattica di
Facoltà esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti di
Ateneo, esercita altresì nei confronti dei corsi di studio funzioni di
coordinamento e di studio e rispetto agli organi funzioni di impulso e di
proposta.
Articolo 8
Presidente di Corso di studio
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Corso tra i professori di
ruolo afferenti al Corso e dura in carica tre anni. L’elezione avviene a
maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle
votazioni successive.
2. Il Presidente presiede il
Consiglio di Corso, lo convoca e sovrintende alle attività del Corso.
3. Il Presidente designa fra i
professori di ruolo afferenti al Corso un vice presidente che lo coadiuva e lo
sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
Articolo 9
Consiglio di Corso di studio
1. Il Consiglio di Corso di
Studio è costituito da tutti i docenti afferenti al Corso, compresi quelli a
contratto, da una rappresentanza di studenti iscritti al Corso secondo la
consistenza prevista dall’art. 52, 3° comma del Regolamento Generale di Ateneo
e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Fa parte di
diritto con voto consultivo l’addetto della segreteria studenti del corso di
studio.
2. Le modalità di elezione
delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti in
seno ai corsi di studio sono quelle previste dal presente regolamento per il
CdF.
3. I docenti titolari di
insegnamenti in differenti corsi di studio partecipano a pieno titolo ai
relativi consigli di afferenza.
4. Le funzioni del Consiglio di
Corso di Studio sono definite, oltre che dal presente Regolamento, dallo
Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. I Consigli di Corso di Studio possono
istituire organismi composti da rappresentati delle professioni e del mondo del
lavoro con funzioni di consulenza e supporto alla definizione dei profili
curriculari.
6. Il Consiglio di Corso di
Studio può comunque assumere qualsiasi decisione nell’interesse del Corso,
salvo quelle attribuite alla Facoltà. In quest’ultimo caso la delibera del
Corso di Studio costituisce una proposta per la Facoltà.
Art. 10
Commissione didattica del Corso di Studio
1. Il Consiglio di Facoltà per ciascun Corso di
studio attivato istituisce una Commissione didattica con le competenze previste
dall’art. 3 del RDA.
2. La Commissione è composta dal Presidente del
Corso di studio che la presiede, da almeno due docenti e 3 studenti. I docenti
e gli studenti sono eletti dalle rispettive componenti in seno al Consiglio di
Corso di Studio con voto limitato ad uno. Alla Commissione partecipa con voto
consultivo il Responsabile della Segreteria di Facoltà o un suo delegato. Il
Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può invitare il Responsabile
dell’Ufficio di presidenza ed il Responsabile del Laboratorio linguistico, che
parteciperanno alla seduta con voto consultivo.
3. La commissione dura in carica 3 anni.
Articolo 11
Regolamenti dei Corsi di studi
1. Il CdF, su proposta del
Consiglio di corso di studio approva il regolamento del Corso, nel rispetto di
quanto stabilito dal presente regolamento, dallo Statuto e dal RDA.
2. Il Regolamento di ciascuno
Corso di studi, oltre a definire la denominazione del Corso, definisce
obiettivi formativi, classe di appartenenza, durata e quant’altro previsto nell’art.11
del Regolamento didattico di Ateneo e comunque nel rispetto di quanto stabilito
dal presente regolamento.
Articolo 12
Insegnamenti
1. Gli insegnamenti o corsi di
insegnamento consistono in più moduli di attività didattica, ciascuno dei quali
è creditato per un ammontare di lavoro del singolo studente pari ad un credito
corrispondente a 25 ore di cui 10 ore di lezioni frontali comprensive di
“verifica, esercitazioni e seminari”, coordinati rispetto a finalità formative
omogenee, secondo criteri di coerenza.
2. Gli insegnamenti sono
denominati in base al settore scientifico disciplinare di riferimento ed al
contenuto dei moduli. Al medesimo settore disciplinare possono corrispondere
più insegnamenti. Possono prevedersi insegnamenti costituiti da moduli che si
riferiscono a settori scientifico disciplinari diversi.
3. Al fine della stesura del
Diploma Supplement occorre specificare ciascun insegnamento in moduli,
indicando i crediti a ciascuno di essi attribuito.
4. Gli insegnamenti sono di regola
articolati su base semestrale. Per singoli insegnamenti il Consiglio di Corso,
su proposta del titolare, può autorizzare l’articolazione annuale. In tali casi
il corso deve essere comunque strutturato in due segmenti semestrali
intervallati dal periodo riservato agli esami ed alla loro preparazione.
Articolo 13
Propedeuticità
1. Le regole della propedeuticità
allorché non sono fissate nel regolamento del Corso di Studio, possono essere
definite in sede di programmazione didattica annuale
Articolo 14
Obblighi di frequenza
1. I regolamenti dei Corsi di
Studio disciplineranno eventuali obblighi di frequenza, nel rispetto del
principio di flessibilità per gli studenti disabili, gli studenti lavoratori e
sottoposti ad obblighi di leva e per quelli impegnati negli organi collegiali
dell’Ateneo.
2. I regolamenti dei Corsi di
studi con obblighi di frequenza prevedono le modalità di rilevazione e
definiscono la percentuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo che comunque non potrà essere inferiore al 70%.
3. I Regolamenti dei Corsi di
studi possono prevedere forme di attribuzione dei crediti formativi
universitari e supporti formativi alternativi alla frequenza, ove obbligatoria,
compresi quelli a distanza per gli studenti lavoratori, disabili o comunque
dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
4. Il Consiglio di Facoltà
attribuisce ad una commissione paritetica di studenti e docenti il compito di
verificare la fondatezza delle richieste da parte degli studenti di essere iscritti
come non frequentanti in quei casi in cui la frequenza è obbligatoria.
5. I Corsi di studio disciplinano
lo stato di frequentante e non frequentante, promuovendo comunque per i non
frequentanti supporti didattici integrativi (come seminari di orientamento e
tematici, colloqui individuali e collettivi, letture integrative,
esercitazioni, didattica a distanza,
ecc.) tendenti a consentire l’assolvimento del debito formativo, anche
avvalendosi di dottorandi di ricerca e assegnisti di ricerca.
Articolo 15
Accesso ai Corsi
1. I regolamenti dei corsi di
studi individuano le conoscenze richieste per l’accesso, le modalità di
verifica e le modalità di recupero degli eventuali debiti formativi evidenziati
dalla verifica e quantificati in crediti aggiuntivi.
2. L’accesso ai corsi di Laurea
specialistica è disciplinato dai regolamenti dei corsi nel rispetto dell’art. 7
del Regolamento didattico di Ateneo.
Art. 16
Cultori e Commissioni
1. I Cultori della materia sono
nominati dal Consiglio di Corso di studio su proposta motivata di un professore
di ruolo del relativo settore scientifico-disciplinare. Possono essere nominati
Cultori della materia i dottori di ricerca nella disciplina o in disciplina
affine, nonché i laureati in possesso da almeno due anni di laurea
specialistica o di laurea conseguita in base alla normativa previgente ed in
possesso di esperienza di ricerca comprovata da pubblicazioni a stampa o da un
saggio in corso di stampa, nel settore scientifico disciplinare per il quale si
chiede la qualifica.
2. Le commissioni per gli esami
di profitto e la prova finale sono nominate dal Preside o, su sua delega, dal
Presidente del consiglio di corso di studio.
3. Le commissioni per l'esame di
laurea e laurea specialistica sono presiedute dal Preside o da un suo delegato
e composte da sette a undici docenti. In seno alle commissioni, i professori di
ruolo non possono comunque essere di numero inferiore a un terzo.
4. La commissione per gli esami
di profitto è formata dal professore ufficiale del corso che la presiede e da
almeno un altro docente di materia affine o cultore della materia.
5. Nel caso di corsi integrati, la Commissione
è composta da tutti i docenti dei vari moduli.
6. Nella composizione delle
commissioni possono prevedersi membri supplenti.
7. Per suddividersi in più
sottocommissioni la commissione deve essere tuttavia composta da almeno quattro
membri. Ogni sottocommissione dovrà comprendere almeno un docente.
Articolo 17
Riconoscimenti di crediti
1. I Consigli di Corso di studio riconosceranno
agli studenti del Corso crediti a fronte di documentata certificazione
dell’acquisizione di competenze e abilità professionali nonché di altre
competenze e abilità, maturate in attività formative di livello post secondario
alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, nel numero
previsto dal regolamento del corso e purché inerenti al percorso formativo ed
agli obiettivi generali del corso stesso.
Articolo 18
Calendario didattico
1. Le attività didattiche della
Facoltà iniziano il 15 settembre e terminano il 15 ottobre dell’anno solare
successivo.
2. Sulla base delle indicazioni
dei consigli di corso di studio, il Consiglio di Presidenza, d'intesa con la
Commissione didattica di Facoltà, entro il 15 marzo, stabilirà il calendario
didattico dei corsi di studio con le indicazioni delle date iniziali e finali
dei diversi periodi di svolgimento delle attività didattiche, conformemente ai
criteri di massima stabiliti dal Senato Accademico.
3. I corsi dovranno svolgersi nei
periodi compresi tra il 1 ottobre e il 31 gennaio e tra il 1 marzo e il 15
giugno, salvo deroghe deliberate dai corsi di studio con obblighi di frequenza.
4. Le sessioni d'esame sono tre:
rispettivamente, febbraio, giugno e settembre, per i corsi che si concludono
entro il 31 gennaio; giugno, settembre e febbraio per quelli che si concludono
entro il 15 giugno. Gli appelli sono: due a febbraio, tre fra il 15 giugno e il
30 luglio, due a settembre. Nei mesi in cui si svolge l'attività didattica
possono essere consentiti appelli riservati agli studenti fuori corso, compresi
i fuori corso intermedi ovvero agli studenti disabili, agli studenti lavoratori
e sottoposti ad obblighi di leva ed a quelli impegnati negli organi collegiali
dell’Ateneo.
5. L'ufficio di Presidenza
compilerà un calendario dello svolgimento dell'attività didattica di ciascun
docente, che sarà reso pubblico mediante affissione all'albo. In tale
calendario sarà garantito un congruo numero di ore dedicate al ricevimento
degli studenti, distribuite in maniera omogenea e continuativa nel corso
dell'intero anno accademico.
6. Il calendario dello
svolgimento dell'attività didattica di ciascun docente, nella parte relativa
all'orario del ricevimento degli studenti sarà stabilito d'intesa con i
Direttori dei Dipartimenti in cui operano i singoli docenti.
Articolo 19
Attività didattiche integrative
1. Il CdF, anche su proposta dei
consigli di corso, delibera annualmente l'attivazione dei corsi intensivi di
cui all'art. 14 della L.390/91, i corsi livello zero, i corsi di supporto e
altre attività didattiche rivolte a potenziare l'offerta formativa della
Facoltà.
2. La Facoltà promuove inoltre,
anche tramite il Centro Orientamento e Formazione, l'organizzazione di corsi di
orientamento alla scelta del corso di studio e di orientamento alla scelta
della professione, nonché corsi di preparazione all'abilitazione all'esercizio
della professione e ai concorsi pubblici, corsi di formazione professionale e
di perfezionamento, di formazione permanente e di aggiornamento professionale e
di master secondo quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto e dall'art. 23 del
RDA.
3. Per queste attività, la
Facoltà può proporre la stipula di convenzioni con soggetti esterni.
Articolo 20
Esami di profitto
1. I Consigli di corso di studio,
su proposta motivata dei docenti titolari degli insegnamenti, regolano le
modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto. Nel caso di
prova scritta, lo studente ha il diritto di prendere visione del suo elaborato
e di ricevere gli opportuni chiarimenti.
2. La valutazione finale tiene
conto delle verifiche intermedie sul contenuto dei singoli moduli. Le modalità
ed i contenuti delle verifiche intermedie devono essere definite e rese note in
sede di programmazione annuale.
3. La verifica finale dovrà certificare
l’avvenuto superamento dei singoli moduli. Singoli moduli possono essere
certificati autonomamente.
4. I consigli di corso di studio
stabiliranno i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione, delle
verifiche intermedie e degli stages e dei tirocini, eventualmente previsti.
Articolo 21
Prova finale
1. La prova finale per il
conseguimento della laurea consiste nella discussione di un elaborato secondo
le finalità formative e le modalità definite dal Consiglio di Corso di studi e
per il conseguimento della laurea specialistica nella discussione di una tesi
scritta sotto la guida di un relatore.
2. Nell'attribuzione del voto
finale dell'esame di laurea o di laurea specialistica si tiene conto della
carriera dello studente e del valore dell’elaborato o della tesi, secondo
criteri stabiliti dal CdF.
Articolo 22
Tutorato
1. Le forme di tutorato previste
dall'art. 25 del RDA sono coordinate dalla
commissione didattica di Corso di studio.
Art. 23
Manifesto degli studi
1. Il Consiglio di Facoltà
programma e coordina le attività didattiche approvando annualmente entro il 31
marzo, su proposta dei Consigli di Corso di Studio pervenuta alla Segreteria di
Presidenza almeno 20 giorni prima del CdF, un manifesto degli Studi che
definisce l’offerta didattica della Facoltà in termini di Corsi di Studio
attivati; le modalità di iscrizione e di frequenza; i periodi di lezione e di
esame e il numero di appelli di esame di ciascun Corso di Studio; gli eventuali
servizi offerti dalla Facoltà, sia in termini di orientamento che di supporto
all’attività didattica. Per ogni Corso di Studio, il manifesto conterrà inoltre
la descrizione degli obiettivi formativi generali del corso e dei principali
sbocchi professionali; l’architettura dei percorsi formativi offerti agli
studenti; l’elenco degli insegnamenti attivati e la loro collocazione negli
anni di corso.
Articolo 24
Impegno didattico
1. La Facoltà provvede alla
definizione dei compiti didattici dei docenti, tenuto conto delle esigenze
didattiche individuate dai Consigli di Corso di studio e del profilo
scientifico dei docenti entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il carico annuale
di ore di attività didattica dei docenti è deliberato dal Consiglio di Facoltà
sulla base del principio del pieno impiego del personale docente e del
principio della massimizzazione dell'offerta didattica, tenendo conto del tipo
di impegno (a tempo pieno o definito) e nei limiti individuati dalla legge e
dalle norme di Ateneo.
2. Il Consiglio di Facoltà
definisce il tetto massimo di impegno didattico dei docenti.
3. Assolti i compiti didattici di
cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 2 i docenti possono impegnarsi in
Corsi della Facoltà ovvero in corsi di altre Facoltà dell’Ateneo di Catania o
di altri Atenei. Il CdF individuerà ai sensi del Regolamento per il rilascio di
nulla osta al conferimento di supplenze fuori sede o affidamenti esterni
all’Università i criteri di compatibilità delle supplenze fuori sede con le
esigenze didattiche della Facoltà stessa. La richiesta di autorizzazione allo
svolgimento di attività didattica presso Corsi di studio di altre Facoltà
dell’Ateneo va in ogni caso accolta qualora l’impegno didattico aggiuntivo si
mantenga nei limiti di cui al comma 2.
4. Per assicurare l'adeguatezza
dell'offerta didattica, il CdF provvederà a indicare, sempre entro il 31
gennaio, gli insegnamenti da attivare mediante supplenza retribuita e procederà
ai relativi adempimenti.
5. Ove non risultasse possibile
l'attivazione di insegnamenti fondamentali o di altri insegnamenti previsti
dalla programmazione e ritenuti indispensabili dal CdF, attraverso il
conferimento di affidamenti e supplenze, il CdF, d'intesa con i consigli di
corso interessati, provvederà mediante la stipula di contratti di diritto
privato a tempo determinato, stabilendo l'entità dell'impegno didattico
richiesto e del compenso. Le proposte di contratto stipulate ai sensi del
Regolamento per la disciplina dei professori a contratto dell’Ateneo di Catania,
devono essere deliberate di regola entro il 31 marzo..
6. I regolamenti dei corsi di
studi definiranno l’impegno didattico sussidiario o integrativo di dottorandi e
assegnisti di ricerca, secondo quanto stabilito dall’art.26 comma11, R.D.A.
Articolo 25
Studenti
1. Gli studenti partecipano alla
vita della Facoltà, con le modalità previste dalle leggi, dallo Statuto e dai
Regolamenti. Il CdF potrà riconoscere le associazioni costituite tra gli
studenti della Facoltà che, senza fini di lucro, garantiscano nei rispettivi
statuti: l'estraneità dell'associazione rispetto a partiti o movimenti
politici; le finalità di assistenza e informazione agli studenti (che potrà
essere svolta in collaborazione con gli uffici della Facoltà), e di
divulgazione culturale; la democraticità dell'organizzazione e criteri non
selettivi di adesione. L’elenco delle associazioni viene aggiornato annualmente
e tenuto presso la segreteria di Presidenza.
2. La Facoltà garantisce alle
rappresentanze studentesche negli organi collegiali e alle associazioni di
studenti di cui al paragrafo precedente, nei limiti delle proprie disponibilità
e delle priorità stabilite dalla legge, spazi, risorse e assistenza per
svolgere le loro attività secondo un regolamento che sarà approvato dal CdF
sentite le rappresentanze studentesche e le associazioni.
3. Venendo a mancare i requisiti
cui al comma 1 di questo stesso articolo, nel caso che la presenza
dell'associazione possa risultare di grave disturbo alla vita della Facoltà,
sentita la componente studentesca, tale riconoscimento può essere in ogni
momento revocato.
4. L'ufficio di Presidenza darà
tempestiva pubblicizzazione di tutte le decisioni assunte in merito allo
svolgimento delle attività didattiche, dandone anche comunicazione alle associazioni
studentesche operanti nella Facoltà.
5. Per la tutela dei diritti
previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi, gli studenti potranno
presentare un esposto sottoscritto al Preside che assumerà gli opportuni
provvedimenti.
Art. 26
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dall’a.a.
2001/02.
2. I termini di cui agli art. 18, 23 e 24 troveranno applicazione a partire
dall’anno accademico 2002/03.
3. Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica a
un anno dalla sua entrata in vigore.
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